Continua la polemica a 'luci rosse'

Lettera aperta al gestore del cinema “Umberto”.

Dopo aver letto l’articolo da lei redatto per un giornale locale – in verità ero indeciso sull’opportunità di raccogliere o meno le banalità da lei propinate in malafede – non ho potuto esimermi dal dovere morale di porre un argine all’inondazione di scempiaggini che lei ha scritto il 19 giugno scorso.
Vorrei, egregio signor Maiello, che lei mi spiegasse – mi creda! Il suo scritto ha ferito gravemente il mio apparato ermeneutico – il significato di “bigottismo”, mi enucleasse meglio le sue differenziazioni accademiche tra “pornografia” e “oscenità” e, inoltre, mi chiarisse il significato – cito tra virgolette quello che lei ha affermato - della seguente frase “L’erotismo esiste da sempre ed è l’espressione di una forza che spinge l’uno verso l’altro e trovare oscena una situazione oggi in pieno 2000, che è voluta da tutti, non è confacente alla realtà. La pornografia è un'altra cosa (…)”.
Mi creda, signor Maiello, la mia penna si rifiuta di confutare simili luoghi comuni, del tipo “Una situazione che oggi in pieno duemila è voluta da tutti”.
Ma tutti chi?
Eppure, egregio signor Maiello, non riesco, di fronte alla urgente necessità divulgativa di chiarificazioni di alcuni cardini assiologici e di buon senso che lei con il suo scritto ha profondamente leso, ad intraprendere un’operazione kènosis cosi profonda tale da disquisire su assunti che stimavo ormai pacifici e che pensavo non dover mai affrontare, forse perché sopravvaluto sistematicamente il mio prossimo.
L’applicazione di un articolo di legge, inoltre, che ha legittimato il sequestro di alcune locandine, egregio signor Maiello, non è, come lei lo ha definito, “presunto”. Si vada a leggere la Costituzione della Repubblica (art.21), il D.P.R. 1949/1071 che approva il 1 Prot. 12/11/47, il D.P.R. 1952/1239, la legge n. 1591 del 1960, la 375 del 1975 e per concludere due articoli del Codice Penale che per correttezza citerò per esteso. Art 528 C.P. : “Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione o di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce sul territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta ovvero mette in circolazione scritti, immagini, disegni o altri oggetti osceni è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni (…) Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il sentimento comune offendono il “pudore”.
Art. 725 C.P.: “ Commercio di scritti, disegni e altri oggetti contrari alla pubblica decenza; chiunque espone pubblicamente o vende è punito con ammenda”.
Ce ne abbastanza signor Sindaco?
All’affermazione “il cinema per me è un lavoro” inoltre, le rispondo, esimio signor Maiello, che esistono anche altri tipi di films, per non parlare poi dell’obiezione di coscienza.

P.S.
Ah, dimenticavo! Caro signor Maiello, le do un consiglio: non scriva più articoli. Non le conviene.

Da 'Afragola Oggi' del 10-07-1994

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