Continua la polemica a 'luci
rosse'
Lettera aperta al gestore del
cinema “Umberto”.
Dopo aver letto l’articolo
da lei redatto per un giornale locale – in verità ero
indeciso sull’opportunità di raccogliere o meno le
banalità da lei propinate in malafede – non ho potuto
esimermi dal dovere morale di porre un argine all’inondazione
di scempiaggini che lei ha scritto il 19 giugno scorso.
Vorrei, egregio signor Maiello, che lei mi spiegasse – mi
creda! Il suo scritto ha ferito gravemente il mio apparato ermeneutico
– il significato di “bigottismo”, mi enucleasse
meglio le sue differenziazioni accademiche tra “pornografia”
e “oscenità” e, inoltre, mi chiarisse il significato
– cito tra virgolette quello che lei ha affermato - della
seguente frase “L’erotismo esiste da sempre ed è
l’espressione di una forza che spinge l’uno verso l’altro
e trovare oscena una situazione oggi in pieno 2000, che è
voluta da tutti, non è confacente alla realtà. La
pornografia è un'altra cosa (…)”.
Mi creda, signor Maiello, la mia penna si rifiuta di confutare simili
luoghi comuni, del tipo “Una situazione che oggi in pieno
duemila è voluta da tutti”.
Ma tutti chi?
Eppure, egregio signor Maiello, non riesco, di fronte alla urgente
necessità divulgativa di chiarificazioni di alcuni cardini
assiologici e di buon senso che lei con il suo scritto ha profondamente
leso, ad intraprendere un’operazione kènosis cosi
profonda tale da disquisire su assunti che stimavo ormai pacifici
e che pensavo non dover mai affrontare, forse perché sopravvaluto
sistematicamente il mio prossimo.
L’applicazione di un articolo di legge, inoltre, che ha legittimato
il sequestro di alcune locandine, egregio signor Maiello, non è,
come lei lo ha definito, “presunto”. Si vada a leggere
la Costituzione della Repubblica (art.21), il D.P.R. 1949/1071 che
approva il 1 Prot. 12/11/47, il D.P.R. 1952/1239, la legge n. 1591
del 1960, la 375 del 1975 e per concludere due articoli del Codice
Penale che per correttezza citerò per esteso. Art 528 C.P.
: “Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione
o di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce sul territorio dello
Stato, acquista, detiene, esporta ovvero mette in circolazione scritti,
immagini, disegni o altri oggetti osceni è punito con la
reclusione da 3 mesi a 3 anni (…) Agli effetti della legge
penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che secondo
il sentimento comune offendono il “pudore”.
Art. 725 C.P.: “ Commercio di scritti, disegni e altri oggetti
contrari alla pubblica decenza; chiunque espone pubblicamente o
vende è punito con ammenda”.
Ce ne abbastanza signor Sindaco?
All’affermazione “il cinema per me è un lavoro”
inoltre, le rispondo, esimio signor Maiello, che esistono anche
altri tipi di films, per non parlare poi dell’obiezione di
coscienza.
P.S.
Ah, dimenticavo! Caro signor Maiello, le do un consiglio: non scriva
più articoli. Non le conviene.
Da 'Afragola Oggi'
del 10-07-1994
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